Login - mercoledì 10 marzo 2010
 
  Lo Statuto  
 

 

Costituzione e scopi

Art. 1
L’Associazione si denomina: C.M.A.E. (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca)
Art. 2
Il Club ha sede  in Milano Corso Monforte 41.
Art. 3
Le finalità del Club sono di carattere etico, culturale e sportivo nel campo del motorismo storico, senza fini di lucro.

Soci

Art. 4
Il numero dei soci è illimitato e comprende:

  1. Soci ordinari – sono coloro che, appassionati di motorismo storico, aderiscono al Club contribuendo con il pagamento delle quote associative e con l’attività partecipativa alla vita del Club.
  2. Soci onorari – sono coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo del motorismo storico. Vengono nominati dall’Assemblea dei Soci, sono esenti dal pagamento della quota di associazione, ed hanno tutti i diritti alla pari dei Soci ordinari.
  3. Soci sostenitori – sono Soci che, oltre alla quota associativa, concorrono con donazioni e contributi.

Organi del Club

Art. 5
Sono Organi del C.M.A.E.:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti
  4. Il Collegio dei Probiviri

Assemblea dei Soci

Art. 6
L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo, su convocazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. La convocazione avverrà con almeno venti giorni di preavviso, mediante avviso esposto nella sede sociale e comunicato sugli organi di diffusione del Club.
Uguale metodologia verrà seguita per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria.
La verifica della costituzione dell’Assemblea è delegata al Presidente del Consiglio Direttivo.

 Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria, regolarmente costituita, può validamente deliberare a maggioranza dei presenti, quale che sia il numero dei Soci, in proprio o per delega, sui seguenti argomenti:

  1. Elezione degli Organi Sociali
  2. Esame del rendiconto e preventivo annuale
  3. Politiche dell’Associazione
  4. Conferimento del titolo ai Soci Onorari
  5. Argomenti proposti all’ordine del giorno dai Soci

      secondo le previsioni del regolamento

Assemblea Straordinaria

Art. 7
L’Assemblea Straordinaria, regolarmente costituita, può validamente deliberare, a maggioranza assoluta, quale che sia il numero dei presenti.
Delle riunioni assembleari verrà redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario e cronologicamente archiviato.

Votazioni

Art. 8
Sia per le Assemblee Ordinarie che per le Assemblee Straordinarie le votazioni avvengono normalmente in forma palese, con prova e controprova.
Su richiesta di almeno un terzo dei Soci presenti, esse possono avvenire con scheda segreta.
Tutte le votazioni per le cariche Sociali sono a scheda segreta.

 Candidature

Art. 9
Le candidature agli organi sociali devono essere presentate a norma di regolamento.

Il Consiglio Direttivo

Art. 10
Il Consiglio Direttivo è l’organo dirigente dell’Associazione.
Viene nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da sette a undici membri secondo la determinazione dell’Assemblea stessa; dura in carica tre esercizi sociali e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Risultano eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Qualora, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio rinunciasse all’incarico, questi verrà sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso.
Qualora rinunciasse la metà più uno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, si intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo e si dovrà convocare una nuova Assemblea dei Soci e procedere a nuove elezioni.
Gli eletti provvedono nella prima riunione del Consiglio, convocato dal Consigliere che ha raccolto il maggior numero di preferenze, a nominare tra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione delle attività sociali e provvede alla stesura del regolamento dell’ Associazione.
Ha competenza sulle controversie fra i soci, fra questi e l’Associazione e delibera i provvedimenti a carico dei Soci che non hanno osservato e onorato lo spirito associativo.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che verrà cronologicamente archiviato.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, mediante avviso pubblico affisso in sede e/o con mezzi adeguati.
Il Consiglio Direttivo redige il preventivo ed il rendiconto di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

Il Presidente

Art. 12
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Club, e presiede  le sedute del Consiglio Direttivo.  In caso di sua assenza o di impedimento la rappresentanza è delegata al Vice  Presidente.

Esercizio

Art. 13
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 14
Il controllo dell’amministrazione del C.M.A.E. è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci; almeno uno di essi deve essere scelto tra gli iscritti al Registro Ministeriale dei Revisori Contabili. Durano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 15
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci; restano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di emettere lodi vincolanti su ricorso dei  Soci contro i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 11 e secondo i disposti del regolamento.

Norme Generali

Art. 16
Tutte le cariche sociali sono onorifiche; potranno dar luogo solamente a rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

 Art. 17
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci che sola potrà deciderlo e ratificarlo, provvederà alla nomina del Liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al Patrimonio Sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Ente senza scopo di lucro.

Art. 18
Per la regolamentazione dei rapporti tra i Soci e tra essi e l’Associazione, valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento annesso, valgono le norme sulle Associazioni previste dal Codice Civile Italiano.