Login - giovedì 11 marzo 2010
 
  Regolamento  
 
Art. 1 –
Il C.M.A.E., in ossequio alle disposizioni vigenti aderisce all’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), e/o ad altri enti federativi legalmente riconosciuti.
Art. 2 –
Per Veicolo Storico si intende qualsiasi veicolo così come viene definito dalle normative vigenti.
Art. 3 –
Potranno avere la qualifica di soci, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che presenteranno l’apposita domanda, accompagnata  dai versamenti prescritti.
Art. 4 –
Nell’assemblea sociale, da tenersi annualmente entro il mese di marzo, votano i soci in regola con la quota sociale dell’esercizio in corso.
Art. 5
  1. L’elezione degli organi sociali ( Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri), avviene per scheda segreta.
  2. Ogni votante potrà indicare sulla scheda  un massimo di due terzi degli eleggendi per ciascun organo e potrà essere portatore di non più di tre deleghe di altri soci.
  3. Faranno parte degli organi sociali i soci eletti secondo la graduatoria delle preferenze ottenute; in caso di parità, verrà nominato il socio più anziano di  età.

Art. 6 –

  1. I soci che intendono candidarsi alla carica di consigliere, devono essere stati iscritti al Club negli ultimi tre anni precedenti la candidatura e, non devono aver subito censure dagli organi sociali.
  2. Per i Revisori dei Conti e i Probiviri, il periodo richiesto di appartenenza al Club  è di un anno.
  3. Alla carica di Presidente potrà essere nominato solo il socio che abbia già ricoperto la carica di consigliere per almeno un triennio.
  4. Tutte le cariche sociali sono rieleggibili.
  5. La propria candidatura dovrà essere proposta per iscritto almeno 15 giorni prima dell’assemblea, presso la segreteria sociale.
  6. La proposizione della candidatura implica, per il candidato, l’impegno ad assumere un incarico nell’ambito del Consiglio Direttivo. Il rifiuto reiterato potrà portare alla decadenza dalla carica di consigliere, determinata dallo stesso Consiglio.

Art. 7 –
Dalla qualifica di socio si decade, oltre per il mancato pagamento della quota annuale, anche per dimissioni o espulsione.
Art. 8 –
Il Presidente dell’Assemblea viene indicato dal Consiglio Direttivo e votato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea si astiene dalle votazioni palesi. Potrà votare nelle votazioni a scrutinio segreto.
Art. 9 –
Le proposte di argomenti da inserire all’ordine del giorno dell’assemblea, devono pervenire per iscritto e firmate, in segreteria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Art. 10 –
Il Collegio dei Revisori dei Conti presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 11 –
1. In considerazione delle finalità dell’Associazione definite dall’art.3 dello Statuto, costituiscono inosservanza dello spirito associativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 dello stesso Statuto i seguenti comportamenti:

  1. qualunque condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra soci, e tra i soci e l’Associazione o la Federazione cui essa aderisce;
  2. qualunque condotta lesiva del buon nome, dell’onorabilità e della reputazione di alcuno dei soci, dell’Associazione, o della Federazione cui essa aderisce;
  3. in generale ogni comportamento che trascenda le regole della buona educazione e della convivenza civile socialmente condivise.

2. Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari a carico del socio che non abbia osservato e onorato lo spirito associativo, a seconda della gravità della condotta e della sua reiterazione:

  1. censura, consistente nella comunicazione formale della contrarietà della condotta contestata allo spirito associativo e dell’invito a non ripeterla, per i casi meno gravi;
  2. esclusione dall’Associazione, per i casi di condotte ritenute maggiormente gravi, o di condotte valutate tali per la loro reiterazione nel tempo.

Ai fini della reiterazione, non potranno essere considerate condotte precedenti di oltre cinque anni la data della contestazione.
Il socio escluso non potrà richiedere nuovamente l’iscrizione all’Associazione, né comunque esservi nuovamente iscritto, per i due interi esercizi sociali successivi a quello nel quale ne è stata deliberata l’esclusione.

3. Il procedimento disciplinare deve essere attivato entro tre mesi dal momento in cui il fatto per cui si procede si è verificato o è giunto a conoscenza dal Consiglio o dal socio istante.
Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni dalla cessazione della condotta che le costituisce.

4. Quando il Consiglio Direttivo, per propria valutazione oppure a seguito dell’istanza di uno o più soci, ritenga che alcuno dei soci non abbia osservato e onorato lo spirito associativo come definito al comma 1, gli comunica con lettera raccomandata a.r. la contestazione della condotta sanzionabile, invitandolo a presentare in Segreteria nel termine di trenta giorni, anche a mezzo raccomandata, controdeduzioni scritte, oppure la richiesta di audizione davanti al Consiglio.
Entro la prima seduta successiva alla scadenza del termine, il Consiglio deve esaminare le eventuali controdeduzioni scritte con gli eventuali documenti allegati, ovvero ascoltare il socio che abbia chiesto l’audizione, il quale in tale sede potrà comunque esibire documenti e indicare testimoni. Salvo che sia ravvisata l’esigenza di rinviare la seduta per proseguire l’istruttoria, la decisione sul provvedimento da assumere deve essere adottata e motivata al termine della stessa seduta, senza la presenza del socio, al quale dovrà poi essere comunicata per lettera raccomandata a.r. entro i successivi dieci giorni.
Qualora non siano presentate controdeduzioni né chiesta l’audizione, nella predetta prima seduta il Consiglio deve assumere nei confronti del socio i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni e adeguati in relazione alla violazione commessa.
Di tutta l’attività svolta nel corso delle sedute è redatto verbale.

5. Con la stessa procedura il Consiglio, su istanza scritta di uno o più soci, delibera sulle controversie fra soci, e fra soci e Associazione, che ineriscano fatti rientranti nella previsione del comma 1.

6. Avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di procedura di quest’ultimo.


Art. 12 –
Le attività sociali, di qualsiasi tipo, saranno definite e programmate dal Consiglio Direttivo.